Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnase

STATUTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

  1. E’ costituita l’Associazione Sportiva denominata “Sporting Club Gymnase”, con sede in Acicatena (CT), in via Libertà n° 35.
  2. L’Associazione non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa, razziale.
  3. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio di attività sportiva dilettantistica, promozionale ed agonistica, ed in particolare:
    – la gestione di Centri di Avviamento allo Sport;
    – la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione a gare sportive;
    – l’organizzazione di manifestazioni sportive; ogni iniziativa idonea a favorire l’attività sportiva tra gli Associati.
  4. L’attività sportiva dell’Associazione è regolata dal rapporto organico con le Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I. e con gli Enti di Promozione Sportiva, cui aderisce, tramite i suoi Settori Sportivi, accettandone lo Statuto ed applicandone i regolamenti.

ART. 2 – SOCI

  1. L’Associazione e’ costituita dai Soci, i quali vengono distinti in tre categorie:
    a) Soci Animatori;
    b) Soci Atleti;
    c) Soci Benemeriti.
  2. Soci Animatori sono coloro che operano nell’organizzazione dell’attività istituzionale svolgendo le mansioni di Dirigente, Tecnico od altri incarichi organizzativi.
  3. Soci Atleti sono coloro che frequentano i corsi di addestramento organizzati dall’Associazione e partecipano a competizioni agonistiche, raduni e manifestazioni promozionali.
  4. Soci Benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all’Associazione, hanno reso segnalati servigi.
  5. Gli aspiranti Soci devono sottoscrivere la domanda di ammissione, dichiarando di accettare lo Statuto ed il Regolamento Sociale. L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
  6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  7. I Soci cessano di appartenere all’associazione per:
    a) dimissioni volontarie o decesso;
    b) mancato rinnovo del tesseramento o morosità;
    c) radiazione per motivi disciplinari.

ART. 3 – ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi sociali sono:
    a) l’Assemblea dei Soci;
    b) Il Presidente;
    c) Il Consiglio Direttivo;
    d) I Settori Sportivi.

ART. 4 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  2. L’Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, si riunisce ogni anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo, ed entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico per eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Consigli di Settore.
  3. L’Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta della maggioranza assoluta dei Soci.
  4. L’Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione presso la sede sociale e deve essere destinata ai Soci aventi diritto di voto almeno venti giorni prima della data fissata. La convocazione deve indicare la data, l’ora, la sede, l’ordine del giorno dei lavori. Copia della convocazione deve essere inviata alle Federazioni che ne fanno richiesta per l’eventuale designazione di un osservatore.
  5. All’Assemblea dei Soci partecipano con diritto di voto tutti i Soci, di età superiore ai 18 anni, in regola con gli obblighi associativi. Non possono partecipare all’Assemblea dei Soci coloro che risultino colpiti da sanzioni sociali o federali ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote sociali.
  6. Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Socio. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.
  7. L’Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà dei Soci aventi diritto di voto. E’ valida, in seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
  8. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci. Per le elezioni alle cariche Sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità, si procederà mediante ballottaggio.
  9. La Commissione di verifica dei poteri e di scrutinio è nominata dal Consiglio Direttivo.
  10. Sono eleggibili alle cariche Sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti dagli Statuti e dai Regolamenti Organici federali e sociali.
  11. Il Presidente dell’Associazione funge da Presidente della Assemblea e viene assistito da un Segretario da lui designato.

ART. 5 – IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea dei Soci ed i Consigli Direttivi ed è delegato a riscuotere somme o contributi da Enti Pubblici e da Privati.
  2. Il Presidente provvede alla direzione e gestione della Associazione in conformità delle delibere dell’Assemblea dei Soci e dei Consigli Direttivi.
  3. Il Presidente, in caso di estrema urgenza e necessità, può provvedere su materia di competenza dei Consigli Direttivi purché sottoponga le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e, comunque, non oltre novanta giorni dall’emissione dei provvedimenti.
  4. Il Presidente, in caso di assenza temporanea, può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da due Consiglieri. I due Consiglieri, su nomina del Presidente, svolgono l’uno la funzione di Vice Presidente e l’altro di Coordinatore.
  2. Il Vice Presidente rappresenta l’Associazione ed esercita le stesse funzioni del Presidente in caso di sua assenza o per sua delega.
  3. Il Coordinatore collabora con i Soci Animatori e le Commissioni che hanno ottenuto degli incarichi organizzativi dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo gestisce l’organizzazione e l’amministrazione dell’Associazione ed in particolare:
    – delibera sulle domande di ammissione o di dimissione dei Soci;
    – delibera il regolamento organico e le quote sociali;
    – predispone annualmente la relazione sull’attività svolta, il bilancio consuntivo, il programma da svolgere ed il bilancio preventivo, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria dei Soci;
    – nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento dei fini sociali;
    – delibera le sanzioni disciplinari;
    – ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte l’anno, oppure, in seduta straordinaria, motivata dalla maggioranza dei suoi componenti.
  6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Nel caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo con altro Consigliere il quale resta in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.
  8. Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

ART. 7 – I SETTORI SPORTIVI

  1. I Settori Sportivi sono organi finalizzati alla promozione ed all’esercizio di una singola disciplina. Essi vengono istituiti dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Esecutivo, per quelle discipline sportive che hanno un alto numero di praticanti e che richiedono una più capillare struttura tecnico-organizzativa.
  2. I Settori Sportivi sono regolati da Statuti di Settore che mantengono i medesimi scopi e principi istituzionali dell’Associazione e contengono, in particolare, le norme richieste dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.
  3. I Settori Sportivi sono diretti da un Consiglio di Settore. Un Consiglio di Settore è composto dal Presidente dell’Associazione e da quattro Consiglieri. I Consiglieri di Settore vengono eletti ogni quadriennio in occasione dell’Assemblea elettiva dei Soci.
  4. Un Consiglio di Settore, basandosi sul contributo assegnato dal Consiglio Direttivo, delibera sui seguenti argomenti relativi allo sport di riferimento:
    – partecipazione di squadre ed atleti alle competizioni federali;
    – organizzazione di manifestazioni e raduni;
    – nomina di commissioni tecnico-organizzative.

ART. 8 – AMMINISTRAZIONE E MEZZI ECONOMICI

  1. L’associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le entrate costituite da:
    – Quote sociali;
    – Contributi sportivi del Coni e di altri Enti, pubblici o privati;
    – Entrate, anche di natura commerciale, provenienti da Frequentatori, che concorrono ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali;
    – Elargizioni erogate a qualunque titolo da Soci o da terzi ed accettati con delibera dal Consiglio Direttivo.
  2. Il patrimonio sociale è costituito:
    – dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
    – dalle divise, attrezzature ed altro materiale sportivo;
    – da tutti gli altri beni appartenenti alla Associazione;
    – da donazioni, lasciti o successioni.
  3. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Bilancio Consuntivo, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
  4. Le quote od i contributi associativi sono non trasmissibili e non rivalutabili, salvo nei casi previsti dalla legge.
  5. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione.

ART. 9 – REGOLAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

  1. Ogni Socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento Sociale.
  2. Il Regolamento Sociale deliberato dal Consiglio Direttivo, viene pubblicato per affissione nella sede sociale e vincola i Soci ad attenersi ai seguenti principi:
    – assumere con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
    – contribuire alle necessità economiche sociali;
    – non adire ad altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la tutela dei loro diritti o interessi e per la risoluzione di qualsiasi natura connessa all’attività esercitata dall’Associazione;
    – non praticare sotto i colori di altre Società gli Sport esercitati dall’Associazione.
  3. Nei confronti dei Soci che non rispettano il regolamento sociale possono essere adottate le seguenti sanzioni:
    a) la deplorazione
    b) la sospensione
    c) la radiazione
  4. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La radiazione deve essere ratificata dalla Assemblea dei Soci.

ART. 10 – DURATA E SCIOGLIMENTO

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.
  2. L’eventuale richiesta di scioglimento deve essere avanzata con richiesta scritta e motivata da almeno la metà dei Soci e deliberata col voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.
  3. In caso di scioglimento, tutti i beni che costituiscono il patrimonio sociale sono da destinarsi ad altra Associazione con le medesime finalità istituzionali, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge